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Normativa

(INFORMATICA - Articoli)



L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 60 del 16/05/2006 ha definitivamente chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 26/10/1972, integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 1, del Dpr n. 404 del 05/10/2001, disposizioni riguardanti le attività ai fini Iva.

Ecco quanto enuncia il Dpr 404/2001, art.2, comma 1:
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.


Una errata interpretazione dell'articolo, legata ai successivi comma riguardanti le aziende che esercitano attività di commercio elettronico, aveva portato a ritenere tale impegno solo, appunto, per i siti di e-commerce. Ma ecco il testo della risoluzione 60/2006 dell'Agenzia delle Entrate:
...Da un'interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, ha natura e finalita' differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attivita' di commercio elettronico. L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalita' di esercizio dell'attivita'. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attivita' esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e' tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1.

Il numero di partita Iva, quindi, deve SEMPRE essere indicato nella pagina principale dell'eventuale sito web utilizzato, anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche. La mancata affissione, in caso di controlli, dà luogo ad opportune ammende.

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